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Tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche, che private, dovranno essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera per danni cagionati dal personale operante che vi opera.

Queste le novità inserite dall'emendamento a firma di Amedeo Bianco (PD) al Ddl sulla responsabilità professionale in campo sanitario, approvato ieri dalla Commissione igiene e sanità del Senato. La stessa disposizione sarà applicata anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione, ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, ricerca e sperimentazione clinica.
oll3Il testo passerà all’esame dell’aula per poi approdare alla Camera per il terzo e ultimo passaggio. Nel corso dei lavori che hanno portato all’approvazione del testo, si è deciso che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuati i dati relativi alle polizze stipulate, forniti i termini per l’accesso a tali dati, stabilite le modalità per la loro comunicazione da parte delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità.
Il decreto verrà realizzato di concerto con il Ministro della Salute e sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass). Inoltre, con emendamento a prima firma della senatrice Manuela Granaiola (PD) si prevede che le strutture sanitarie si dotino di un fondo rischi per far fronte ai risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Le strutture sanitarie e sociosanitarie e assicurazioni dovranno poi comunicare all’esercente la professione sanitaria, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato mediante Pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto. Le strutture comunicheranno all’esercente la professione sanitaria l’avvio delle trattative stragiudiziali con il paziente, con invito a prenderne parte. L’omissione o l’incompletezza della comunicazione precluderà l’ammissibilità del giudizio di rivalsa.

Redazione

 

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