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Parte oggi e resterà in vigore fino all'8 gennaio 2023 l'ordinanza relativa alle limitazioni e ai divieti inerenti l'uso e la vendita dei fuochi d'artificio.

Il Sindaco di Pescia, con atto n. 27 del 12.12.2022 ORDINA IL DIVIETO:

- DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore a mt.150 da Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, ricoveri zootecnici per la tutela degli animali d'affezione (canili, etc ).
- DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, scuole, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti in aree pubbliche.
- DI UTILIZZARE articoli pirotecnici, diversamente da quanto prescritto in etichetta, in luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico, in luoghi privati laddove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti.
- DI VENDERE gli articoli pirotecnici di categoria europea F4, (IV cat . italiana) definiti articoli pirotecnici di uso professionale, non vendibili presso esercizi di minuta vendita anche se in possesso di licenza di polizia (DM 16 agosto 2016), e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (COBRA, LUPO 26, BLACK THUNDER, BOMBER 77 E SIMILARI) (Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un
contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo), e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6 (Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo) del D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123, poiché tali soggetti devono essere in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 101 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie
del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all’articolo 47 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del questore di cui all’articolo 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Redazione

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